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17/07/2009 - Centro Storico
Proposta di Delibera
Proposta di delibera d'iniziativa consiliare del Consigliere Comunale Delegato per la Tutela e la Valorizzazione del Centro Storico di Roma Dino Gasperini ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento del Consiglio Comunale

NUOVO REGOLAMENTO PER L' ARTE DI STRADA

Premesso cheil Consiglio Comunale di Roma con deliberazione numero 68/2000 ha approvato un regolamento dell'Arte di Strada;che a tale regolamento dopo una fase di sperimentazione di 12 mesi e' diventato definitivo;
che nel corso degli anni le regolamentazione citata ha mostrato la necessita' di correttivi che in particolare tutelino i luoghi nei quali si svolgono le esibizioni,la qualita' della stesse, e la qualita' della vita' dei cittadini ivi residenti ;che a tal fine, dopo nove anni di efficacia si ritiene opportuno apportare modifiche a tale regolamentazione;visto il T.U.E.L. D.Lgs 18 Agosto 200,n.267;visto l'art.16 legge 689/81 e successive modifiche;Il Consiglio Comunale di Roma per i motivi espressi in narrativa delibera di approvare il testo del "Nuovo Regolamento per l'Arte di strada " comprensivo dell'allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione.ART. 1Il Comune di Roma riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, con i requisiti e secondo la normativa attualmente vigente. Le figure riconosciute come artisti di strada, sono le seguenti:1) giocolieri - saltimbanchi - mimi - attori - burattinai - trovatori - esoterici - madonnari - poeti.2) suonatori (con divieto d'uso di strumenti a percussione di qualsiasi genere,di tromba, sassofono e piatti) ART. 2L'Arte di strada - rimanendo fermo il possesso delle prescritte autorizzazioni - è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti, ostacolare le normali attività lavorative, commerciali, la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni nonché l'accesso alle abitazioni, locali, immobili ecc., né lo svolgimento di altri eventi e/o manifestazioni.ART. 3I singoli Municipi indicano gli spazi ritenuti non idonei all'esercizio dell'arte di strada che, in ogni caso, non può costituire ostacolo alla circolazione di veicoli e/o pedoni.

Gli stessi Municipi potranno, per sopravvenute esigenze d'ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi non menzionati.
Per l'individuazione di tali spazi i Municipi dovranno acquisire, ove necessario, il preventivo parere favorevole della Sovrintendenza Comunale e delle Soprintendenze Statali, per l'esistenza di vincoli, nonché del Dipartimento X - Area Gestione Verde Urbano.ART. 4La stessa strada o piazza non potrà essere utilizzata per le esibizioni degli artisti di strada per più di due ore nella stessa giornata.

Le strutture utilizzate connesse con l'attività svolta non dovranno eccedere le misure massime di un mq.
Non dovranno essere utilizzate attrezzature foniche di alcun genere, ne' amplificatori,ne diffusori.ART. 5La performance artistica non dovrà essere legata ad un messaggio pubblicitario e lo stesso artista non potrà comunicare messaggi pubblicitari, né potranno essere collocate strutture, manifesti o altri mezzi a fini di pubblicità.
La performance artistica potrà coinvolgere un numero ristretto di artisti (massimo 2 elementi).
Non è ammessa performance artistica con emissione acustica nei vicoli, a ridosso di scuole, ospedali e luogo di culto.

Non è ammessa performance artistica a ridosso di beni artistici e culturali cosi' come specificato nell'allegato A). ART. 6Le performance artistiche non potranno vedere coinvolti animali (vivi o imbalsamati) e minori,. Per l'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari") dovranno essere utilizzati materiali che non danneggiano il sedime.ART. 7Le fasce orarie entro le quali possono svolgersi le esibizioni degli artisti, nel rispetto della normativa vigente (quiete pubblica, viabilità, ordine pubblico, inquinamento acustico ecc.) individuate all'interno degli spazi pubblici (piazze storiche, isole pedonali, luoghi d'incontro), sono le seguenti:

dall' 1 ottobre al 31 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
dall' 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dalle ore 18.00 alle ore 21.30

ART. 8 L'attività dell'artista di strada va intesa esclusivamente come attività creativa, prodotto dell'ingegno o di invenzione. L'artista per la sua attività non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura o a qualsiasi titolo dovendo essere l'offerta, da parte del pubblico, libera, detta comunemente "a cappello".

ART. 9 L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al pagamento della cosap e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 10 L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 11 L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.

ART. 12 Il presente Regolamento ha valore sperimentale per un periodo di 12 mesi a partire dall'approvazione del Regolamento stesso.

Qualora alla scadenza non dovessero essere apportate modifiche il Regolamento si intende approvato come definitivo.Fermo restando le sanzioni penali eventualmente applicabili,l'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione da parte degli organi di vigilanza di una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a euro 250,00.

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